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Sabato 19 Maggio 2012 ore 22:56


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In questa sezione: approfondimenti sui temi delle pari opportunità, argomenti di attualità e costume che riguardano al vita delle donne, iniziative segnalate dalle lettrici e lettori, eventi di rilevanza locale e nazionale selezionati dalla redazione, news sulle attività dell'Ufficio della Consigliera.


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Molestie sul lavoro

Uno dei problemi principali che le donne incontrano sul posto di lavoro sono le "avance" poste in atto dai colleghi e/o dal "principale". Il paradosso sta nel fatto che la donna molestata viene ulteriormente penalizzata dai provvedimenti dell'ufficio del personale, quando, in realtà è la parte lesa.
La conseguenza è che la molestia rimane un fatto privato della donna, che per pudore personale non condivide con nessuno il proprio disagio.

In Italia attualmente manca una normativa dettagliata in tema di molestie sul lavoro, ciò nono di meno, le "molestie" o le "molestie sessuali" sono considerate una discriminazione fondata sul sesso e, perciò, proibite e punibili.

Si può ricorrere agli artt.4 ed 8 della Legge 125/91: "Realizzazione parità uomo - donna", in base ai quali si prevede la "Possibilità di agire in giudizio contro il datore di lavoro per atti o comportamenti che portino ad una discriminazione anche indiretta sui lavoratori in ragion del sesso". La Legge 125/91 ha previsto l'onere della prova, cioè l'obbligo della parte in causa, qualora ci siano gli estremi per poter presumere una discriminazione basata sul sesso, di dimostrare la sua inesistenza.


In caso di molestie inoltre, si può ricorrere alle norme circa gli atti di libidine violenta, atti osceni, atti contrari alla pubblica decenza, violenza privata e aggressione; oppure all'artt.660 del Codice Penale, "molestia o disturbo". Oppure, si può ricorrere al reato di "Abuso di atti di ufficio, concussione", e all'artt.2087 del Codice Civile: "dovere dell'imprenditore di fare il necessario per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".


La Comunità Europea ha introdotto l'onere della prova con la Direttiva 97/80 sollecitando gli Stati membri ad adottare gli strumenti necessari per ridurre il fenomeno.

A chi rivolgersi

Se si ritiene di essere vittime di una discriminazione sul lavoro, comprese quindi le molestie sessuali, si può fare ricorso all'Ufficio della Consigliera di Parità. La prassi prevede un tentativo iniziale di conciliazione mirata all'eliminazione della discriminazione nei confronti della lavoratrice o del lavoratore.

> Direttiva 97/80/CE del 15 dicembre 1997 (PDF) - Riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

> Protocollo d'intesa 10 dicembre 1999 (PDF) per l'adozione del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali per i dipendenti del Ministero del Lavoro

 


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