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Molestie sul lavoro
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Uno dei problemi principali che le donne incontrano sul posto di lavoro sono le "avance" poste in atto dai colleghi e/o dal "principale". Il paradosso sta nel fatto che la donna molestata viene ulteriormente penalizzata dai provvedimenti dell'ufficio del personale, quando, in realtà è la parte lesa. In Italia attualmente manca una normativa dettagliata in tema di molestie sul lavoro, ciò nono di meno, le "molestie" o le "molestie sessuali" sono considerate una discriminazione fondata sul sesso e, perciò, proibite e punibili. Si può ricorrere agli artt.4 ed 8 della Legge 125/91: "Realizzazione parità uomo - donna", in base ai quali si prevede la "Possibilità di agire in giudizio contro il datore di lavoro per atti o comportamenti che portino ad una discriminazione anche indiretta sui lavoratori in ragion del sesso". La Legge 125/91 ha previsto l'onere della prova, cioè l'obbligo della parte in causa, qualora ci siano gli estremi per poter presumere una discriminazione basata sul sesso, di dimostrare la sua inesistenza.
A chi rivolgersiSe si ritiene di essere vittime di una discriminazione sul lavoro, comprese quindi le molestie sessuali, si può fare ricorso all'Ufficio della Consigliera di Parità. La prassi prevede un tentativo iniziale di conciliazione mirata all'eliminazione della discriminazione nei confronti della lavoratrice o del lavoratore. > Direttiva 97/80/CE del 15 dicembre 1997 (PDF) - Riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso > Protocollo d'intesa 10 dicembre 1999 (PDF) per l'adozione del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali per i dipendenti del Ministero del Lavoro
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